Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 16920
del 9 ottobre 2014, ha fornito alcuni
chiarimenti in merito all’applicazione della c.d.
maxisanzione nell’ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di
prestazioni di lavoro autonomo occasionale con
partita Iva e/o ritenuta d’acconto (art. 2222 c.c.).
Nel caso
in cui sia presente una “valida documentazione
fiscale“, quale può essere il versamento delle ritenute d’acconto, ovvero
la dichiarazione dei sostituto d’imposta, e dalla quale emerga la conoscenza da
parte della pubblica amministrazione di un rapporto di lavoro, detto rapporto
non può ritenersi “in nero” ed applicarsi, di conseguenza, la c.d. maxisanzione
per lavoro nero.
In
definitiva, la presenza di documentazione fiscale obbligatoria prodotta in
relazione al periodo oggetto di accertamento non porta all’applicazione della maxisanzione,
anche se il rapporto di lavoro non è da considerarsi genuinamente istituito con
tale tipologia contrattuale.