La
Corte di Cassazione, con la sentenza n.21093 del 3 ottobre 2014, ha deciso che
è legittimo licenziare il lavoratore che, durante la malattia, presta la
propria opera, seppur gratuita e presso il negozio di un familiare. Con ciò ha rigettato l'impugnativa proposta da un lavoratore,
licenziato dopo essere stato scoperto, mediante accurate indagini, a lavorare
presso il negozio di casalinghi del fratello durante il periodo di malattia. Il ricorso del lavoratore, infatti, si
incentrava sul fatto che lo svolgimento di alcune semplici prestazioni
gratuite in favore di familiari, non potevano essere considerate come attività
lavorativa, in quanto si erano concretizzate nello svolgimento di semplici
lavori di riparazione. Inoltre l’esecuzione della prestazione di lavoro in
oggetto, non avrebbe compromesso o ritardato la propria guarigione e non si
trattava nemmeno di una simulazione dello stato patologico, così come non era
un’attività espletata in contrasto con il divieto di concorrenza.
Dalle indagini, invece, è emerso che il lavoro
svolto presso il fratello dal dipendente durante la malattia, oltre a non
essere occasionale, ma sistematico, riguardava l’esposizione della merce negli
scaffali, e tutta una serie di altre attività che risultavano in contrasto sia con la patologia
oggetto dell’assenza dal posto di lavoro per malattia.
La Corte, nella sentenza in esame, ha ricordato
che, nel caso di specie, grava sul datore di lavoro la prova dello svolgimento di
altra attività lavorativa da parte del dipendente ammalato, mentre grava sul lavoratore
la prova che tale diversa attività
lavorativa risulti compatibile col suo stato di malattia ed ad ogni modo
coerente con gli obblighi gravanti su di lui.