giovedì 13 novembre 2014

Lavoro durante la malattia giustifica licenziamento




La Corte di Cassazione, con la sentenza n.21093 del 3 ottobre 2014, ha deciso che è legittimo licenziare il lavoratore che, durante la malattia, presta la propria opera, seppur gratuita e presso il negozio di un familiare. Con ciò ha rigettato l'impugnativa proposta da un lavoratore, licenziato dopo essere stato scoperto, mediante accurate indagini, a lavorare presso il negozio di casalinghi del fratello durante il periodo di malattia. Il ricorso del lavoratore, infatti, si incentrava sul fatto che lo svolgimento di alcune semplici prestazioni gratuite in favore di familiari, non potevano essere considerate come attività lavorativa, in quanto si erano concretizzate nello svolgimento di semplici lavori di riparazione. Inoltre l’esecuzione della prestazione di lavoro in oggetto, non avrebbe compromesso o ritardato la propria guarigione e non si trattava nemmeno di una simulazione dello stato patologico, così come non era un’attività espletata in contrasto con il divieto di concorrenza.
Dalle indagini, invece, è emerso che il lavoro svolto presso il fratello dal dipendente durante la malattia, oltre a non essere occasionale, ma sistematico, riguardava l’esposizione della merce negli scaffali, e tutta una serie di altre attività che  risultavano in contrasto sia con la patologia oggetto dell’assenza dal posto di lavoro per malattia.
La Corte, nella sentenza in esame, ha ricordato che, nel caso di specie, grava sul datore di lavoro la prova dello svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente ammalato, mentre grava sul lavoratore la prova  che tale diversa attività lavorativa risulti compatibile col suo stato di malattia ed ad ogni modo coerente con gli obblighi gravanti su di lui.

venerdì 7 novembre 2014

Nuove modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il Nucleo familiare per i Lavoratori di ditte cessate o fallite.



Con la circolare n. 136 del 30/10/2014 l’Inps ha attivato le nuove modalità di presentazione telematica delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite.

La presentazione telematica delle domande in oggetto potrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto;
Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact - Center– attraverso il numero verde 803.164.
A far data dal 1 gennaio 2015, ledomande di Assegno al Nucleo Familiare per le ditte cessate o fallite potranno essere presentate esclusivamente in via telematica.

giovedì 6 novembre 2014

Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli


Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

A decorrere dal primo luglio 2014, l’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, prevede l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo di cui all’art.2135 del c.c. che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.


L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
L’incentivo è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.
L’incentivo in argomento spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio in argomento, l’importo di:
a) Euro 3.000,00(tremila) per lavoratori OTD;
b) Euro 5.000,00 (cinquemila) per lavoratori OTI.