domenica 28 dicembre 2014

BREVE FOCUS NUOVI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: NASPI/ASDI E DIS COLL




Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita  una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, in sostituzione dei precedenti trattamenti di disoccupazione ASPI E MINIASPI.
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti del settore privato ad esclusione degli operai agricoli per i quali continuano a trovare applicazione i specifici trattamenti di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
·         Siano in stato di disoccupazione;
·         possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
·         possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni…

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno…
Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI....
In relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL:
Che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
·               siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
·               possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
·               possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi........

giovedì 13 novembre 2014

Lavoro durante la malattia giustifica licenziamento




La Corte di Cassazione, con la sentenza n.21093 del 3 ottobre 2014, ha deciso che è legittimo licenziare il lavoratore che, durante la malattia, presta la propria opera, seppur gratuita e presso il negozio di un familiare. Con ciò ha rigettato l'impugnativa proposta da un lavoratore, licenziato dopo essere stato scoperto, mediante accurate indagini, a lavorare presso il negozio di casalinghi del fratello durante il periodo di malattia. Il ricorso del lavoratore, infatti, si incentrava sul fatto che lo svolgimento di alcune semplici prestazioni gratuite in favore di familiari, non potevano essere considerate come attività lavorativa, in quanto si erano concretizzate nello svolgimento di semplici lavori di riparazione. Inoltre l’esecuzione della prestazione di lavoro in oggetto, non avrebbe compromesso o ritardato la propria guarigione e non si trattava nemmeno di una simulazione dello stato patologico, così come non era un’attività espletata in contrasto con il divieto di concorrenza.
Dalle indagini, invece, è emerso che il lavoro svolto presso il fratello dal dipendente durante la malattia, oltre a non essere occasionale, ma sistematico, riguardava l’esposizione della merce negli scaffali, e tutta una serie di altre attività che  risultavano in contrasto sia con la patologia oggetto dell’assenza dal posto di lavoro per malattia.
La Corte, nella sentenza in esame, ha ricordato che, nel caso di specie, grava sul datore di lavoro la prova dello svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente ammalato, mentre grava sul lavoratore la prova  che tale diversa attività lavorativa risulti compatibile col suo stato di malattia ed ad ogni modo coerente con gli obblighi gravanti su di lui.

venerdì 7 novembre 2014

Nuove modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il Nucleo familiare per i Lavoratori di ditte cessate o fallite.



Con la circolare n. 136 del 30/10/2014 l’Inps ha attivato le nuove modalità di presentazione telematica delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite.

La presentazione telematica delle domande in oggetto potrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto;
Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact - Center– attraverso il numero verde 803.164.
A far data dal 1 gennaio 2015, ledomande di Assegno al Nucleo Familiare per le ditte cessate o fallite potranno essere presentate esclusivamente in via telematica.

giovedì 6 novembre 2014

Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli


Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

A decorrere dal primo luglio 2014, l’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, prevede l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo di cui all’art.2135 del c.c. che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.


L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
L’incentivo è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.
L’incentivo in argomento spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio in argomento, l’importo di:
a) Euro 3.000,00(tremila) per lavoratori OTD;
b) Euro 5.000,00 (cinquemila) per lavoratori OTI.