domenica 19 aprile 2015

TFR LIQUIDABILE MENSILMENTE



Il 19 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015 (entrato in vigore il 03/04/2015), che rende operativa la possibilità ai lavoratori del settore privato di ricevere mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo corrispondente (tecnicamente detto “Qu.I.R. “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione”).
La scelta del lavoratore riveste grande importanza perché essa è irreversibile (fino a giugno 2018) e dunque il lavoratore non potrà decidere di revocarla una volta che l’abbia manifestata.
Il trattamento di fine rapporto liquidabile mensilmente è solo quello maturato dal momento in cui è manifestata per iscritto la scelta al proprio datore di lavoro, pertanto il TFR maturato ante 1° marzo 2015, non potrà essere monetizzato e dovrà essere lasciato in azienda oppure destinato in un fondo di previdenza complementare.
La liquidazione del TFR in busta paga decorre dal mese successivo a quello nel quale il lavoratore presenta l’istanza al datore di lavoro, da redigere secondo il modello allegato al decreto. In caso di accesso al finanziamento bancario assistito da garanzia, la liquidazione mensile si effettua a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione della richiesta (Il decreto attuativo, infatti, disciplina compiutamente le condizioni per l’eventuale l’accesso ad un finanziamento bancario riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti).
Nel dettaglio la facoltà riguarda esclusivamente:
·        i lavoratori del settore privato con rapporto di lavoro subordinato e con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;
·        i lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere il TFR in busta paga.
Lavoratori esclusi:
·        lavoratori pubblici;
·        lavoratori domestici;
·        lavoratori agricoli.
·        datori di lavoro in crisi o soggetti a procedure concorsuali;
·        datori di lavoro in CIGS o CIG in deroga;
·        datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
·        datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
·        datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Per quanto riguarda  il regime fiscale sulla Qu.I.R:
- si applica la tassazione ordinaria;
- è esclusa dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento della detrazione di 960 euro;
- è esclusa da contribuzione.

amedeogreco@alice.it

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