Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014, n. 116.
A decorrere dal primo luglio 2014, l’art. 5 del Decreto Legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.
116, prevede l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo di
cui all’art.2135 del c.c. che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso
tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18
e i 35 anni.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai
fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
L’incentivo
è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i
contributi dovuti.
L’incentivo
in argomento spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le
assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun
lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio in argomento,
l’importo di:
a) Euro 3.000,00(tremila) per lavoratori OTD;
b) Euro 5.000,00 (cinquemila) per lavoratori OTI.
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