Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
A
decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita una indennità
mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l’Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione, in sostituzione dei precedenti
trattamenti di disoccupazione ASPI E MINIASPI.
Sono
destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti del settore privato ad
esclusione degli operai agricoli per i quali continuano a trovare applicazione
i specifici trattamenti di disoccupazione.
La
NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
·
Siano in stato di
disoccupazione;
·
possano far
valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,
almeno tredici settimane di contribuzione;
·
possano far
valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal
minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione.
La
NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni…
A
decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015,
l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI di cui all’art. 1 che abbiano fruito
di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una
condizione economica di bisogno…
Nel
primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai
lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori
in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i
trattamenti di quiescenza.
L’ASDI
è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo
trattamento percepito ai fini della NASpI....
In
relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio
2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e
continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata,
non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata
DIS-COLL:
Che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
·
siano, al momento
della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
·
possano far
valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio
dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento;
·
possano far
valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro,
un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1
di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno
pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di
contribuzione.
La
DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei
mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno
solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini
della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo
ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la
durata massima di sei mesi........
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